Completo
Gara #156
SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNARIO E DI CENSIMENTO DELLE UTENZEInformazioni appalto
06/02/2024
Negoziata
Servizi
€ 88.000,00
Catania Claudia
Categorie merceologiche
72321
-
Servizi di banche dati a valore aggiunto
Lotti
Inviato esito
1
B03D30F37E
Qualità prezzo
SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNARIO E DI CENSIMENTO DELLE UTENZE
SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNARIO E DI CENSIMENTO DELLE UTENZE
€ 30.603,43
€ 57.396,57
€ 0,00
Seggio di gara
Determina n.560
23/02/2024
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
CATANIA | CLAUDIA | Presidente Commissione |
Farruggia | Giovanni | Componente di Commissione |
Mangione | Filippo | Componente di Commissione |
Scadenze
16/02/2024 23:59
21/02/2024 23:59
28/02/2024 10:30
Avvisi
Allegati
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143.51 kB | |
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459.34 kB | |
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2.11 MB | |
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590.33 kB | |
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323.21 kB | |
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200.97 kB | |
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114.94 kB | |
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36.18 kB | |
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126.60 kB | |
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44.80 kB | |
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130.00 kB | |
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17.90 kB |
Chiarimenti
09/02/2024 09:33
Quesito #1
Gentilissima Dott.ssa Catania,
sono a chiederle una conferma rispetto al punto 6.1. del disciplinare di gara, richiamato per comodità di ragionamento:
"Si considera adeguato l’operatore che abbia almeno:
1) una sede fissa (operativa)"
E'richiesta una sede aziendale operativa insediata su territorio di competenza AICA o è richiesta una sede aziendale operativa dalla quale svolgere tutte le attività oggetto di gara?
sono a chiederle una conferma rispetto al punto 6.1. del disciplinare di gara, richiamato per comodità di ragionamento:
"Si considera adeguato l’operatore che abbia almeno:
1) una sede fissa (operativa)"
E'richiesta una sede aziendale operativa insediata su territorio di competenza AICA o è richiesta una sede aziendale operativa dalla quale svolgere tutte le attività oggetto di gara?
12/02/2024 10:30
Risposta
Buongiorno, come meglio specificato nell'istanza di partecipazione, è richiesto che l'operatore economico abbia una sede operativa in uno dei comuni gestiti da AICA, o sia disposto ad aprire una sede operativa in uno dei comuni gestiti da AICA, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
13/02/2024 17:05
Quesito #2
Gentilissima Dott.ssa Catania,
il requisito della sede e del referente sono elementi di esecuzione dell'appalto come stabilito da molte sentenze TAR e dalle delibere ANAC o impediscono, a nostro modo di vedere impropriamente, la partecipazione dell'operatore economico?
il requisito della sede e del referente sono elementi di esecuzione dell'appalto come stabilito da molte sentenze TAR e dalle delibere ANAC o impediscono, a nostro modo di vedere impropriamente, la partecipazione dell'operatore economico?
15/02/2024 15:42
Risposta
Buonasera, il requisito della sede non pregiudica la partecipazione alla gara. Come meglio specificato nell'istanza di partecipazione, è richiesto che l'operatore economico entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.apra una sede operativa in uno dei comuni gestiti da AICA.
16/02/2024 17:35
Quesito #3
- Si chiede conferma che, in caso di partecipazione come consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. d), il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, sia soddisfatto se posseduto dai consorziati indicati come esecutori;
- Si chiede conferma che il requisito di capacità economica finanziaria di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di Gara sia soddisfatto dichiarando il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovvero quello relativo agli ultimi 3 bilanci approvati e depositati;
- Un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett.d) del Codice intende eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati e non in proprio.
Nel caso precedentemente descritto, si chiede conferma che il criterio di valutazione di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, ossia il possesso di licenze e certificazioni, venga soddisfatto con le certificazioni possedute dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni e che quindi le certificazioni non dovranno essere possedute anche dal Consorzio stesso;
- Si chiede conferma che, in caso di partecipazione come RTI costituendo, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, sia soddisfatto se posseduto dal RTI nel suo complesso.
- Si chiede conferma che il requisito di capacità economica finanziaria di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di Gara sia soddisfatto dichiarando il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovvero quello relativo agli ultimi 3 bilanci approvati e depositati;
- Un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett.d) del Codice intende eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati e non in proprio.
Nel caso precedentemente descritto, si chiede conferma che il criterio di valutazione di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, ossia il possesso di licenze e certificazioni, venga soddisfatto con le certificazioni possedute dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni e che quindi le certificazioni non dovranno essere possedute anche dal Consorzio stesso;
- Si chiede conferma che, in caso di partecipazione come RTI costituendo, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, sia soddisfatto se posseduto dal RTI nel suo complesso.
19/02/2024 16:01
Risposta
- Si conferma che, in caso di partecipazione come consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. d), il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, è soddisfatto se posseduto dai consorziati indicati come esecutori;
- Il comma 11 dell'art.100 del D.Lgs. 36/2023 dispone che "per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati." Tale triennio, che a tenore di quanto precede dovrebbe identificarsi nel triennio 2021-2023, postula comunque che l'operatore economico, in sede di verifica, abbia la possibilità di documentare in modo certo il dato dichiarato. In tal senso, comunemente, si fa riferimento alla dichiarazione IVA annuale (scadenza di presentazione dal 01/02 al 30/04) o al bilancio depositato (scadenza di deposito 29/05 ordinario o 29/07 straordinario), documenti questi le cui scadenze non erano compatibili con la data di indizione della procedura.
Fermo quanto precede, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, deve darsi la possibilità agli operatori economici in grado di documentare in modo certo il dato dichiarato, di poter utilizzare quale triennio per l'assolvimento del requisito il triennio 2021-2023.
In tal senso dunque, l'operatore economico, se è in condizioni di documentare con certezza il dato dichiarato, potrà assolvere al requisito utilizzando il triennio 2021-2023 o in alternativa, potrà utilizzare il triennio 2020-2022, i cui obblighi di presentazione/deposito di succitati documenti certi sono oramai ampiamente scaduti.
- si conferma che il criterio di valutazione di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, ossia il possesso di licenze e certificazioni, venga soddisfatto con le certificazioni possedute dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni.
- Si conferma che, in caso di partecipazione come RTI costituendo, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, si ritiene soddisfatto se posseduto dal RTI nel suo complesso.
- Il comma 11 dell'art.100 del D.Lgs. 36/2023 dispone che "per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati." Tale triennio, che a tenore di quanto precede dovrebbe identificarsi nel triennio 2021-2023, postula comunque che l'operatore economico, in sede di verifica, abbia la possibilità di documentare in modo certo il dato dichiarato. In tal senso, comunemente, si fa riferimento alla dichiarazione IVA annuale (scadenza di presentazione dal 01/02 al 30/04) o al bilancio depositato (scadenza di deposito 29/05 ordinario o 29/07 straordinario), documenti questi le cui scadenze non erano compatibili con la data di indizione della procedura.
Fermo quanto precede, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, deve darsi la possibilità agli operatori economici in grado di documentare in modo certo il dato dichiarato, di poter utilizzare quale triennio per l'assolvimento del requisito il triennio 2021-2023.
In tal senso dunque, l'operatore economico, se è in condizioni di documentare con certezza il dato dichiarato, potrà assolvere al requisito utilizzando il triennio 2021-2023 o in alternativa, potrà utilizzare il triennio 2020-2022, i cui obblighi di presentazione/deposito di succitati documenti certi sono oramai ampiamente scaduti.
- si conferma che il criterio di valutazione di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, ossia il possesso di licenze e certificazioni, venga soddisfatto con le certificazioni possedute dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni.
- Si conferma che, in caso di partecipazione come RTI costituendo, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, nella sola parte relativa al possesso della sede fissa (operativa) e della struttura organizzativa, si ritiene soddisfatto se posseduto dal RTI nel suo complesso.