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Gara #1961
Affidamento ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art.50 del d.Lgs. 36/2023 del “Servizio di consulenza per l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente”Informazioni appalto
24/07/2025
Negoziata
Servizi
€ 150.060,00
CATANIA CLAUDIA
Categorie merceologiche
7921111 - Servizi di gestione retribuzioni
Lotti
Inviato esito
1
B7AC4FB587
Solo prezzo
Affidamento ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art.50 del d.Lgs. 36/2023 del “Servizio di consulenza per l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente”
Affidamento ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art.50 del d.Lgs. 36/2023 del “Servizio di consulenza per l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente”
€ 150.060,00
€ 70.028,00
€ 0,00
€ 80.222,08
1951 Del 07/10/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04511730980 | INTELCO S.T.P. S.R.L. |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Civiltà | Giuseppe | Componente seggio di gara |
Scadenze
26/07/2025 23:59
29/07/2025 16:00
29/07/2025 16:15
Allegati
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2.46 MB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: f5bc41ab26907af7011f1945c7f2caa143f647a52e8ae8bd29d47c84f9021f1d 07/10/2025 11:18 |
15.80 kB | |
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determina-n.-1951-del-07.10.2025-firmata.pdf SHA-256: e3ca9bb6ca5b0f3fb966835d1a935ee62e5b25f18bd3caf99e48f285768cb4c6 07/10/2025 11:19 |
206.91 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 415af95976297202e0d1ba34f35fe02ac81b49c59d33e2ad6400dd65387fb009 23/10/2025 14:47 |
16.45 kB | |
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Comunicazione data di stipula del contratto – art. 90, co. 1, lett. e), D.lgs. 36/2023 SHA-256: 1060e25909d7b19050185c28c69e88e2095aadf4e42af733ef2a26d981f62b3d 05/05/2026 12:44 |
14.49 kB |
Chiarimenti
24/07/2025 14:13
Quesito #1
Buonasera,
si richiede se, in tale fase, è obbligatoria la presentazione dei giustificativi della manodopera a corredo dell'offerta economica presentata.
In attesa di un gentile riscontro si ringrazia per la cortese attenzione.
Distinti saluti
si richiede se, in tale fase, è obbligatoria la presentazione dei giustificativi della manodopera a corredo dell'offerta economica presentata.
In attesa di un gentile riscontro si ringrazia per la cortese attenzione.
Distinti saluti
24/07/2025 17:10
Risposta
Si riporta di seguito il disposto dell'art.8 del Disciplinare e capitolato tecnico:
"Nel caso in cui l’operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto per questa procedura, lo stesso dovrà allegare nell’apposito slot del portale di gara, nella sezione dedicata alla procedura, le proprie giustificazioni a dimostrazione del minor costo della manodopera e dell’importo complessivo offerto."
La presentazione dei giustificativi, quindi, è obbligatoria solo se si indica un costo della manodopera inferiore a quello previsto per la suddetta procedura.
Ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la giustificazione del prezzo offerto, nel caso reputi l'offerta comunque anomala.
"Nel caso in cui l’operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto per questa procedura, lo stesso dovrà allegare nell’apposito slot del portale di gara, nella sezione dedicata alla procedura, le proprie giustificazioni a dimostrazione del minor costo della manodopera e dell’importo complessivo offerto."
La presentazione dei giustificativi, quindi, è obbligatoria solo se si indica un costo della manodopera inferiore a quello previsto per la suddetta procedura.
Ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la giustificazione del prezzo offerto, nel caso reputi l'offerta comunque anomala.
24/07/2025 15:09
Quesito #2
Con riferimento alla "Busta Economica" è previsto l'inserimento a portale dell'offerta economica (allegato obbligatorio) e "giustificativi manodopera" (allegato che non sembra essere obbligatorio).
Si chiede conferma che:
- non sia previsto un modello di offerta economica, ma dovrà essere presentata un'offerta in carta intestata con indicazione del ribasso percentuale, nonché dei costi della manodopera e della sicurezza.
Si chiede atresì di chiarire i seguenti aspetti:
- siccome nel disciplinare è indicato un importo di parte variabile (costo a cedolino) e un importo di parte fissa (attività di consulenza) si chiede se si possa proporre percentuali di ribasso differenziate per le due voci o se la percentuale di ribasso debba essere unica;
- l'allegato "giustificativi manodopera" dovrà riportare il mero dato del costo della manodopera o trattasi di allegato assimilabile alla giustificazione del prezzo offerto/giustificazione dell'anomali dell'offerta;
- codisderato che l'allegato "giustificativi manodopera" non è indicato a portale come obbligatorio si chiede conferma che la mancata allegazione non determini l'esclusione dalla gara.
Si chiede conferma che:
- non sia previsto un modello di offerta economica, ma dovrà essere presentata un'offerta in carta intestata con indicazione del ribasso percentuale, nonché dei costi della manodopera e della sicurezza.
Si chiede atresì di chiarire i seguenti aspetti:
- siccome nel disciplinare è indicato un importo di parte variabile (costo a cedolino) e un importo di parte fissa (attività di consulenza) si chiede se si possa proporre percentuali di ribasso differenziate per le due voci o se la percentuale di ribasso debba essere unica;
- l'allegato "giustificativi manodopera" dovrà riportare il mero dato del costo della manodopera o trattasi di allegato assimilabile alla giustificazione del prezzo offerto/giustificazione dell'anomali dell'offerta;
- codisderato che l'allegato "giustificativi manodopera" non è indicato a portale come obbligatorio si chiede conferma che la mancata allegazione non determini l'esclusione dalla gara.
24/07/2025 17:10
Risposta
1) Con riferimento al modello dell'offerta economica:
il sistema genera il modello dell'offerta che, quindi, dovrà essere compilata direttamente nel portale di gara. In caso di necessita rivolgersi al sevizio help desk, come indicato nella documentazione di gara.
2) Con riferimento al ribasso:
il ribasso deve essere unico.
3) Con riferimento ai "giustificativi manodopera":
si riporta di seguito il disposto dell'art.8 del Disciplinare e capitolato tecnico:
"Nel caso in cui l’operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto per questa procedura, lo stesso dovrà allegare nell’apposito slot del portale di gara, nella sezione dedicata alla procedura, le proprie giustificazioni a dimostrazione del minor costo della manodopera e dell’importo complessivo offerto."
La presentazione dei giustificativi, quindi, è obbligatoria solo se si indica un costo della manodopera inferiore a quello previsto per la suddetta procedura.
Ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la giustificazione del prezzo offerto, nel caso reputi l'offerta comunque anomala.
il sistema genera il modello dell'offerta che, quindi, dovrà essere compilata direttamente nel portale di gara. In caso di necessita rivolgersi al sevizio help desk, come indicato nella documentazione di gara.
2) Con riferimento al ribasso:
il ribasso deve essere unico.
3) Con riferimento ai "giustificativi manodopera":
si riporta di seguito il disposto dell'art.8 del Disciplinare e capitolato tecnico:
"Nel caso in cui l’operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello previsto per questa procedura, lo stesso dovrà allegare nell’apposito slot del portale di gara, nella sezione dedicata alla procedura, le proprie giustificazioni a dimostrazione del minor costo della manodopera e dell’importo complessivo offerto."
La presentazione dei giustificativi, quindi, è obbligatoria solo se si indica un costo della manodopera inferiore a quello previsto per la suddetta procedura.
Ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la giustificazione del prezzo offerto, nel caso reputi l'offerta comunque anomala.
24/07/2025 15:12
Quesito #3
Si chiede conferma nell'istanza di partecipazione il CCNL indicato (CCNL per i letturisti acqua, gas, luce e suoi eventuali accordi integrativi territoriali, codice C.N.E.L. H686) quale CCNL applicabile al personale impiegato nel servizio sia un refuso e debba essere sostituito con il CCNL "Dipendenti degli studi e delle attività professionali” - codice CNEL: H442” indicato nel disciplinare di gara.
24/07/2025 17:11
Risposta
Si conferma che si tratta di un refuso e che il CCNL corretto è quello indicato nel Disciplinare e capitolato tecnico, ovvero H442.
A tal proposito, tra gli allegati riservati agli invitati è stato inserito l'allegato "04-bis-aica-istanza-e-dichiarazioni-sostitutive-consulente-del-lavoro-ng-con-correzione-ccnl" in formato word, corretto nel refuso.
Gli operatori economici potranno utilizzare tale allegato o, in alternativa, modificare quello già presente nell'apposita sezione della busta amministrativa.
A tal proposito, tra gli allegati riservati agli invitati è stato inserito l'allegato "04-bis-aica-istanza-e-dichiarazioni-sostitutive-consulente-del-lavoro-ng-con-correzione-ccnl" in formato word, corretto nel refuso.
Gli operatori economici potranno utilizzare tale allegato o, in alternativa, modificare quello già presente nell'apposita sezione della busta amministrativa.
24/07/2025 15:54
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante, al fine di garantirLe la nostra miglior offerta economica possibile, Le chiediamo cortesemente di prorogare il termine per l'invio dell'offerta a venerdì 01-ago-2025 h. 16:00, permettendoci così di avere a disposizione il tempo necessario per effettuare tutte le necessarie e opportune valutazioni tecniche ed economiche del caso, con il vantaggio per Lei di ricevere un'offerta con il ribasso maggiore possibile e non invece un ribasso per noi cautelativo e per Lei non ottimale a causa del ridottissimo tempo messoci a disposizione per analizzare il servizio richiesto e presentare la nostra offerta (solo 3 giorni lavorativi). Nella speranza della Sua comprensione, inviamo i nostri migliori saluti.
24/07/2025 17:11
Risposta
La procedura ha avuto la sua prima pubblicazione comprensiva di tutti gli atti della stessa il 16/07/2025, consentendo agli operatori economici 13 giorni per le valutazioni necessarie (termine finale della procedura con scadenza di presentazione offerta 29/072025).
Al momento non sussistono giustificazioni per prorogare i tempi previsti per la procedura.
Al momento non sussistono giustificazioni per prorogare i tempi previsti per la procedura.
24/07/2025 16:38
Quesito #5
In quali delle seguenti tre gestioni rientrano i lavoratori oggetto del servizio: (1) esclusiva INPS, (2) INPS ex INDAP oppure (3) pubblica?
24/07/2025 17:12
Risposta
Esclusiva INPS
24/07/2025 16:44
Quesito #6
Con riferimento al requisito di ordine specifico di cui all'art. 6.1 n. 2 lett. a. n. 1 "essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto (solo se previsto specificamente dalla legge per il tipo di operatore economico) da almeno 10 anni", chiediamo conferma che tale requisito non sia rilevante per le Società Tra Professionisti (STP). In alternativa, chiediamo conferma che tale requisito possa considerarsi soddisfatto se almeno un socio professionista della STP sia iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 10 anni.
24/07/2025 17:13
Risposta
Si rappresenta che codesta ditta ha già formulato quesito analogo e ricevuto riscontro in data 18/07/2025 ore 12:19 in occasione della prima fase della procedura, riservata all'indagine di mercato.
Pur tuttavia, si riporta pedissequamente la risposta a suo tempo già trasmessa:
"In caso di STP (società tra professionisti), l’anzianità (“da almeno 10 anni”) deve riferirsi alla data di iscrizione nella speciale sezione del competente ordine (es. ordine dei consulenti del lavoro), perché è solo da quella data che la STP può esercitare l’attività. L’anzianità succitata può anche riferirsi alla data di iscrizione al competente ordine di uno dei partecipanti alla STP, purché lo stesso assuma il ruolo di cui all’articolo 6 dello schema di contratto (“referente unico”)."
Pur tuttavia, si riporta pedissequamente la risposta a suo tempo già trasmessa:
"In caso di STP (società tra professionisti), l’anzianità (“da almeno 10 anni”) deve riferirsi alla data di iscrizione nella speciale sezione del competente ordine (es. ordine dei consulenti del lavoro), perché è solo da quella data che la STP può esercitare l’attività. L’anzianità succitata può anche riferirsi alla data di iscrizione al competente ordine di uno dei partecipanti alla STP, purché lo stesso assuma il ruolo di cui all’articolo 6 dello schema di contratto (“referente unico”)."
24/07/2025 16:45
Quesito #7
Con riferimento al requisito di ordine specifico di cui all'art. 6.1 n. 2 lett. a. n. 2 "essere iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro [...] da almeno 10 anni", chiediamo conferma che tale requisito possa considerarsi soddisfatto se almeno un socio professionista della Società Tra Professionisti (STP) partecipante alla gara sia iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro da almeno 10 anni.
24/07/2025 17:13
Risposta
Si rappresenta che codesta ditta ha già formulato quesito analogo e ricevuto riscontro in data 18/07/2025 ore 12:19 in occasione della prima fase della procedura, riservata all'indagine di mercato.
Pur tuttavia, si riporta pedissequamente la risposta a suo tempo già trasmessa:
"In caso di STP (società tra professionisti), l’anzianità (“da almeno 10 anni”) deve riferirsi alla data di iscrizione nella speciale sezione del competente ordine (es. ordine dei consulenti del lavoro), perché è solo da quella data che la STP può esercitare l’attività. L’anzianità succitata può anche riferirsi alla data di iscrizione al competente ordine di uno dei partecipanti alla STP, purché lo stesso assuma il ruolo di cui all’articolo 6 dello schema di contratto (“referente unico”)."
Pur tuttavia, si riporta pedissequamente la risposta a suo tempo già trasmessa:
"In caso di STP (società tra professionisti), l’anzianità (“da almeno 10 anni”) deve riferirsi alla data di iscrizione nella speciale sezione del competente ordine (es. ordine dei consulenti del lavoro), perché è solo da quella data che la STP può esercitare l’attività. L’anzianità succitata può anche riferirsi alla data di iscrizione al competente ordine di uno dei partecipanti alla STP, purché lo stesso assuma il ruolo di cui all’articolo 6 dello schema di contratto (“referente unico”)."